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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRONI 

REGOLAMENTO DEI CENTRI ANZIANI

COMUNE di ROMA DICEMBRE , 2011


REGOLAMENTO DEI CENTRI ANZIANI
TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi generali
Il funzionamento dei Centri Anziani, istituiti da Roma Capitale è disciplinato dal presente
Regolamento. Il servizio dei Centri si ispira ai principi del decentramento e della
partecipazione, e opera nella ricerca di un adeguamento alle richieste di servizi per le
persone della terza età.
Ogni centro deve disporre di una targa recante le seguenti indicazioni:
 nome del centro
 numero di telefono
 orari di apertura e chiusura al pubblico
 municipio di appartenenza
Il Centro non può avere denominazioni riconducibili a movimenti o partiti politici. Presso il
Centro è istituito un registro di tutti i soci. E’ vietato il pagamento, sotto qualsiasi forma, per
i servizi erogati dal Centro.
Art. 2
Obiettivi e indirizzi di intervento
Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra anziani e tra questi e i cittadini delle
altre fasce di età esistenti sul territorio, i Centri Anziani nell’ambito della loro piena
autonomia di programmazione e gestione articolano le loro attività secondo i seguenti
indirizzi:
1. programmazione delle attività verso l’esterno, al fine di promuovere il collegamento
con gli altri servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi del territorio (case di riposo,
centri diurni, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza residenziale,
servizi sanitari per cronici, centri polivalenti, servizi culturali e ricreativi e centri sportivi
municipali);
2. promozione e sviluppo di attività ricreativo-culturali mediante visite di luoghi o
strutture nell’ambito urbano ed extraurbano;
3. partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere agli avvenimenti
culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina;
4. promozione di attività ludico-motorie con l’organizzazione di corsi presso il Centro o
presso altri impianti comunali reperiti di norma in regime di gratuità;
5. promozione di attività lavorative e artigianali utilizzando l’esperienza di artigiani
anziani;
6. promozione di corsi di educazione sanitaria, alimentare, di prevenzione e di tutela al
cittadino ( es. assistenza fiscale, legale ecc.);
7. promozione e programmazione di attività ricreative e di informazione come motivo
di salvaguardia dei valori culturali, di incontro e di scambio;
8. organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità sia all’interno che
all’esterno del Centro, anche con preparazione dei pasti nel Centro Anziani laddove
esistono cucine attrezzate ed autorizzate in base alle normative vigenti;
9. promozione di attività di Segretariato sociale in raccordo con Roma Capitale, i
Municipi e con gli altri Enti anche attraverso la realizzazione di attività socialmente utili
degli anziani nelle forme di volontariato sociale e culturale.
Art. 3
Istituzione dei Centri Anziani
L’istituzione dei Centri Anziani deliberata dai Consigli dei Municipi, sulla base del
programma cittadino, tenuto conto delle istanze ed esigenze del territorio e dei cittadini
anziani del medesimo deve essere ratificata dalla Giunta Capitolina.
E’ fatto obbligo al Dipartimento Politiche del Patrimonio-Promozione progetti speciali, al
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e al Dipartimento Politiche
Sociali e Promozione della Salute, tramite i proposti uffici, di coadiuvare, per quanto di
competenza, i Municipi all’espletamento delle procedure per l’istituzione, l’allestimento ed
il mantenimento dei Centri Anziani.
Il Comune deve provvedere a favore dei Centri Anziani:
 alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei danni cagionati a
persone o cose;
 al versamento del canone RAI;
 al pagamento dei diritti della SIAE per le attività di intrattenimento musicale
all’interno del Centro, attraverso la stipula di una convenzione generale per tutti i Centri
Sociali per Anziani di Roma Capitale.
Art. 4
Individuazione ed allestimento delle sedi
I Centri sono localizzati in strutture comunali o poste a disposizione da Roma Capitale a
titolo gratuito da altri Enti pubblici e privati. Il Dipartimento Politiche del Patrimonio –
Promozione progetti speciali, qualora non esistessero strutture comunali o di proprietà di
altri Enti pubblici, su proposta del Municipio interessato, dovrà fornire i locali necessari
anche attraverso l’istituto della locazione.
Nelle zone che sorgeranno in conseguenza dello sviluppo urbanistico è prevista
l’istituzione di nuovi centri anziani.
Le strutture da destinare a sedi di Centri Anziani, debbono essere reperite dal Municipio
ed essere idonee per superfici interne ed esterne all’utilizzo da parte degli anziani, oltre
che essere fornite di adeguati servizi.
E’ fatto obbligo al Municipio interessato di svolgere tutti gli adempimenti necessari per
adeguare le strutture dei Centri Anziani alle normative vigenti, ivi comprese le cucine, e in
particolare alle norme in materia di Legge 626/94 e successive modifiche, di igiene e
sicurezza, antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, nonché provvedere alla
dotazione del necessario arredamento, all’allaccio e pagamento delle varie utenze (acqua,
luce, gas, telefono), alla attivazione della copertura assicurativa di tutti gli spazi all’interno
del Centro. L’installazione delle utenze deve essere garantita dal Municipio entro 90 giorni
dalla istituzione del Centro.
Nel caso di donazioni di arredi e suppellettili o di eventuali interventi manutentivi o
migliorativi delle strutture da parte di terzi, il Comitato di Gestione deve presentare un
elenco dettagliato dei medesimi alla Direzione dell’Unità Organizzativa Socio-Educativa-
Culturale-Sportiva (denominata U.O.S.E.C.S.) del Municipio.
E’ compito del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana provvedere
alla manutenzione straordinaria delle sedi esistenti, o una volta individuata l’area in
collaborazione con il Municipio, procedere alla costruzione di nuove sedi.
E’ compito di Roma Capitale stabilire, nel limite degli spazi dei Centri, in base alla
normativa vigente, il limite massimo di persone ospitabili nelle strutture. La capienza
massima degli stessi deve essere determinata dal competente Ufficio tecnico Municipale,
il quale è tenuto a informare il Presidente del Centro con lettera scritta. Tale disposizione
deve essere nota agli iscritti attraverso l’affissione in appositi spazi visibili.
Ogni Municipio deve, entro e non oltre 30 giorni dall’insediamento del Centro, predisporre
un inventario dei beni mobili presenti all’interno dei Centri Anziani di competenza.
L’inventario deve essere redatto in duplice copia, una per il Municipio e una per il Centro
Anziani e deve essere aggiornato ogni anno.
Art. 5
Attività Complementari
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, i Centri Anziani possono svolgere attività
complementari, nel rispetto delle disposizioni e delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo n. 460/1997, della legge n. 383/2000 e del codice civile, quali, ad esempio:
 attività per il miglioramento dei servizi offerti agli anziani all’interno del Centro;
 partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, usufruendo dei benefici del
DPR n. 640/72 e del D. Lgs. n. 60/99;
 attività di turismo senza scopo di lucro:
 attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche con l’apertura,
previo rilascio dell’apposita autorizzazione, di un locale bar interno riservato agli iscritti
al centro anziani, nel rispetto della legge 155/1997 in materia di igiene e sanità e della
legge 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Per la realizzazione di tali attività complementari, di cui possono usufruire esclusivamente
gli iscritti al Centro Anziani, il Centro deve costituire un’apposita Associazione di
promozione sociale senza scopo di lucro con sede interna allo stesso e può aderire ad
un’Associazione di promozione a livello nazionale.
L’Associazione può ricevere finanziamenti dai Municipi, da Roma Capitale, dalla Provincia
e dalla Regione. Gli iscritti al Centro Anziani sono di diritto iscritti all’Associazione. Gli
organi di tale Associazione coincidono con gli organi elettivi del Centro Anziani.
L’Associazione, entro 30 gg. Dalla sua costituzione provvede a stipulare una convenzione
con il Municipio sulla base di uno schema predisposto dal Dipartimento Politiche Sociali e
Promozione della Salute – Area Terza Età. Detta convenzione deve contenere norme di
salvaguardia delle prerogative del Centro Anziani con l’individuazione delle rispettive
responsabilità di gestione e dettare regole per consentire il controllo sulle attività sia da
parte degli iscritti al Centro Anziani che del Municipio.
L’assemblea degli iscritti al Centro Anziani, si riunisce due volte l’anno con all’ordine del
giorno i seguenti argomenti: nella prima riunione discute il programma delle attività
predisposto dall’Associazione. L’assemblea degli iscritti può, ai fini del conseguimento
degli obiettivi previsti dall’Associazione stabilire un contributo per iscritto non superiore ai
2€ l’anno. Nella seconda riunione l’assemblea verifica la realizzazione del programma
stesso e il regolare svolgimento delle attività.
In riferimento ai finanziamenti pubblici, l’Associazione per tutte le spese sostenute
annualmente deve presentare rendicontazione delle stesse al Dirigente UOSECS del
Municipio competente.
L’Associazione per le spese sostenute con contributi interni degli Associati dovrà
presentare agli stessi regolare documento contabile nel corso dell’Assemblea degli iscritti
prevista al punto successivo.
L’Associazione deve presentare una dettagliata relazione, sulle attività svolte nell’anno,
all’assemblea degli iscritti al Centro Anziani e al dirigente UOSECS del Municipio di
appartenenza.
L’Associazione rinnoverà i suoi organismi in concomitanza con il rinnovo degli organismi di
gestione del centro stesso.
I Centri Sociali per Anziani sono autonomi nella loro organizzazione socio-culturale, i
Centri Sociali, nonché le associazioni relative, possono avvalersi delle convenzioni
stipulate dal Dipartimento Politiche Sociali e promozione della Salute per le seguenti
attività:
 attività di turismo senza scopo di lucro, non finanziata da Roma Capitale, quali gite,
attraverso forme di associazionismo interne al Centro, riservate esclusivamente agli
iscritti dei Centri Anziani;
 attività di somministrazione di alimenti e bevande anche non alcoliche attraverso
l’installazione di distributori automatici;
 attività di prevenzione della salute;
 attività di consulenza e tutela del cittadino;
 attività di ginnastica dolce.
Art. 6
Bocciofile
E’ consentito costituire presso ogni Centro Anziani una sezione bocciofila anche quando
tale struttura non sia adiacente al Centro stesso. Possono iscriversi alla sezione bocciofila
i cittadini che abbiano i requisiti anagrafici previsti per l’iscrizione ai Centri Anziani. Il
Comitato di Gestione del Centro Sociale per anziani individua tra gli iscritti della sezione
bocciofila un responsabile con il compito di curare anche i rapporti con il Comitato di
Gestione stesso.
Il responsabile partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione quando vengono trattati
problemi riguardanti la Sezione Bocciofila, conserva l’elenco dei frequentatori la sezione,
organizza le attività sportive ed i turni di gioco. Gli iscritti al Centro Anziani utilizzano le
strutture della sezione bocciofila coordinandosi con il responsabile della sezione
medesima. La sezione bocciofila, che svolge le proprie attività senza fini di lucro, individua
propri organismi di gestione attraverso la definizione di un Regolamento interno che non
contrasti con il presente Regolamento e con quello interno al singolo Centro Anziani. Il
regolamento della sezione bocciofila deve essere approvato dal Comitato di Gestione del
Centro Anziani e dal Consiglio Municipale con apposita deliberazione.
Art. 7
Comportamento degli iscritti
Il comportamento dei frequentatori del Centro deve ispirarsi ai principi di cooperazione e di
solidarietà, al fine di salvaguardare, garantire e promuovere il dialogo e la crescita sociale
e culturale dei cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti sul territorio.
Per la gestione interna, il Centro deve dotarsi di apposito regolamento interno contenente
norme comportamentali, preventivamente approvato dall’Assemblea degli iscritti e recepito
con deliberazione Municipale.
Gli iscritti e i frequentatori dei Centri Sociali Anziani sono tenuti a rispettare il suddetto
Regolamento interno, curare i locali e le attrezzature loro affidate, evitare elementi di
turbativa che impediscano il normale e corretto svolgimento delle attività.
E’ fatto divieto di fumare nei luoghi chiusi del Centro (ad esclusione di quelli che hanno
predisposto una zona fumatori).
E’ fatto divieto di introdurre animali nel Centro, ad eccezione di quelli che hanno a
disposizione idonei spazi attrezzati.
In caso di gravi violazioni del presente Regolamento che non consentono la civile
convivenza e la più ampia partecipazione alle attività, il Comitato di Gestione a
maggioranza della metà + uno, a scrutinio segreto dei presenti con riunione unicamente
convocata a tale scopo, può decidere le sanzioni da comminare che possono essere, a
seconda della gravità della violazione:
1. il richiamo verbale;
2. il richiamo scritto;
3. la sospensione della frequenza del Centro non potrà mai superare i 12 mesi.
Le ipotesi di cui alle lettere b) e c) devono essere notificate, per iscritto, all’interessato.
Entro sette giorni dalla notifica l’interessato può presentare le sue giustificazioni al Collegio
di Garanzia Municipale. Qualora il Collegio di Garanzia Municipale dovesse confermare le
sanzioni, l’interessato può far ricorso al Collegio di Garanzia Comunale entro 15 giorni
dalla pronuncia.
Il regolamento interno deve prevedere sanzioni immediatamente operative, non esclusa
l’espulsione dal Centro. Il Municipio interverrà, ove necessario, per cercare di sedare
eventuali liti, contenziosi o problematiche interne. In caso di dissidi insanabili il Municipio
potrà adottare sanzioni via via più severe, fino a giungere alla chiusura del Centro.
Art. 7 bis
Ospiti
Possono accedere al Centro Anziani in qualità di ospiti, previa segnalazione al Presidente:
 gli accompagnatori di iscritti al Centro con problemi di deambulazione;
 le assistenti familiari che accompagnano gli iscritti al Centro Anziani;
 anziani iscritti ad altri centri.
TITOLO II
ISCRIZIONI AL CENTRO ANZIANI
Art. 8
Iscrizione
Le iscrizioni e la partecipazione alle attività dei Centri Anziani sono riservate a tutti gli
anziani residenti o domiciliati nella città di Roma. L’iscrizione si effettua presso il Centro
Anziani del Municipio di residenza o in quello nel quale si ha il domicilio. L’avvenuta
iscrizione deve essere comunicata al Municipio interessato nel territorio in cui il Centro
Anziani è situato. Nel caso che sul territorio del Municipio funzionino più centri possono
iscriversi ad uno solo di essi. All’iscritto viene rilasciata ricevuta dell’avvenuta iscrizione.
Coloro che, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, hanno la residenza nei pressi
del confine tra due municipi, possono alternativamente richiedere l’iscrizione ad un Centro
Anziani del Municipio di appartenenza o a un Centro Anziani del Municipio limitrofo a cui
non appartengono. In tal caso il Consiglio di quest’ultimo Municipio, sentito il Comitato di
Gestione del Centro Anziani interessato, può autorizzare l’iscrizione, nel proprio territorio,
dell’anziano non residente.
L’iscrizione potrà avvenire soltanto dopo che il servizio sociale del Municipio di residenza
ha comunicato che l’anziano non è iscritto ad alcun altro Centro del proprio Municipio.
Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l’iscrizione al
Centro Anziani, secondo le modalità indicate all’art. 9, del coniuge o del convivente non
anziano o di un portatore di handicap di un iscritto purchè convivente.
Possono iscriversi ai Centri Anziani:
 tutte le persone che abbiano compiuto i 55 anni di età;
 le persone con invalidità superiore al 60%, che abbiano compiuto i 40 anni di età.
Il possesso di tali requisiti, compreso quello riferito alla residenza o domicilio, sarà
attestato mediante autocertificazione da parte del cittadino interessato che sarà effettuata
su appositi moduli, predisposti dal Municipio, disponibili presso i Centri Anziani.
E’ compito del Sevizio Sociale del Municipio controllare la regolarità delle iscrizioni ai
singoli Centri, attraverso verifiche annuali da svolgersi presso gli uffici anagrafici entro il
mese di settembre di ogni anno e, comunque, prima della ripartizione dei fondi di bilancio
per ciascun Centro Anziani, segnalando le eventuali irregolarità ai Comitati di gestione dei
Centri interessati, invitandoli a provvedere.
Art. 9
Modalità per l’iscrizione
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata in qualsiasi momento dell’anno presso il
Centro Anziani, a cura del Comitato di Gestione. E’ fatto divieto chiedere forme di
contribuzione sia all’atto dell’iscrizione che al rinnovo della stessa. Le schede di iscrizione
dovranno essere conservate presso la sede del Centro, a cura del Comitato di Gestione.
Le iscrizioni sono raccolte in schede che dovranno riportare:
1. nome e cognome;
2. indirizzo di residenza o domicilio;
3. codice fiscale;
4. numero telefonico;
5. foto tessera.
Dovranno inoltre riportare:
 la data di iscrizione o di rinnovo della stessa;
 la data di scadenza;
 la firma per esteso dell’iscritto;
 la firma del Presidente o del componente del Comitato di Gestione da lui delegato;
 la norma del trattamento dei dati personali prevista dalle vigenti disposizioni.
Gli elenchi generali degli iscritti, completi dei dati anagrafici debbono essere trasmessi da
ciascuna UOSECS Municipale ai Centri Sociali per Anziani entro il 31 dicembre di ogni
anno per verifica e controllo; l’elenco dei non residenti iscritti sarà comunicato a parte.
La scheda di iscrizione potrà essere utilizzata anche in sede di elezione all’interno dei
Centri Anziani.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il Dipartimento alle
Politiche Sociali predisporrà un modello di tessera su cui sarà specificato il Centro Anziani
di appartenenza.
Art. 10
Rinnovo delle iscrizioni
L’iscrizione è personale ed ha validità triennale. Ai fini della partecipazione all’elezione
degli Organi di gestione del Centro Sociale per Anziani, le nuove iscrizioni devono essere
effettuate almeno 30 giorni prima del voto. La stessa cosa vale per le iscrizioni da
rinnovare.
Presso la Direzione UOSECS del Municipio sono conservati gli elenchi degli iscritti da
aggiornarsi annualmente con le variazioni comunicate dai Centri.
Per verificare la correttezza di gestione delle schede di iscrizione e dell’anagrafe degli
iscritti ai Centri Anziani il Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute
effettuerà controlli periodici e opererà in sostituzione degli Uffici del Municipio
inadempienti, nel rettificare l’elenco degli iscritti.
TITOLO III
ORGANISMI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO
Art. 11
Coordinamento Municipale
Ai fini della promozione di iniziative unitarie, di scambi di esperienze tra i Centri, finalizzati
allo sviluppo e all’integrazione delle attività in esse realizzate, in ogni Municipio è istituito il
Coordinamento Municipale dei Centri Anziani, che è costituito da tutti i Presidenti e dai
Vice Presidenti dei Comitati di Gestione di tutti i Centri Anziani del Municipio. I componenti
del coordinamento municipale eleggono il Coordinatore ed il Vice Coordinatore tra gli
anziani iscritti ai Centri Anziani da almeno due anni ad esclusione dei membri del Collegio
di Garanzia, che abbiano proposto per iscritto al Dirigente della UOSECS del Municipio, la
propria candidatura alla carica di Coordinatore Municipale. Gli anziani candidati si devono
essere distinti nello svolgimento di attività in favore degli anziani e dei cittadini dei Servizi
sociali, presentando un proprio curriculum. Il Coordinatore municipale individua e fa
presente, ai competenti organi municipali, i problemi dei centri anziani degli anziani
prospettando eventuali soluzioni. Può esprimere, altresì, il proprio parere in relazione ai
servizi attivati nel territorio a favore di cittadini, diversi dai Centri Anziani.
Il Coordinatore e il Vice Coordinatore non possono essere eletti per più di due mandati
consecutivi.
La prima seduta del Coordinamento Municipale per la elezione del Coordinatore e Vice
Coordinatore è convocata dal Presidente del Municipio e presieduta dal Presidente della
Commissione Politiche Sociale del Municipio. Sono convocati, altresì, il Coordinatore
uscente e i candidati che abbiano avanzato la propria candidatura a Coordinatore: essi
partecipano alla riunione senza diritto di voto per illustrare il proprio programma. Alla prima
riunione partecipano senza diritto di voto i Consiglieri Municipali componenti la
Commissione Politiche Sociali. Le successive riunioni sono convocate e presiedute dal
Coordinatore del Coordinamento Municipale dei Centri Anziani. Il Coordinamento si
riunisce a rotazione nelle sedi dei Centri Anziani e delle riunioni è redatto apposito verbale
da un componente del Coordinamento che assume la funzione di segretario. Il
Coordinamento Municipale ha sede nei locali appositamente individuati e attrezzati dal
Municipio.
L’elezione del Coordinatore avviene a maggioranza semplice, con voto segreto, reso dai
componenti del Coordinamento Municipale. E’ eletto Coordinatore il candidato che avrà
riportato il maggior numero di voti: in caso di parità di voto sarà eletto il più giovane di età.
L’elezione del Vice Coordinatore avviene con le stesse modalità con le quali viene eletto il
Coordinatore.
Il Coordinamento Municipale dura in carica 3 anni.
Dell’insediamento del Coordinatore Municipale, della avvenuta elezione del Coordinatore e
del Vice Coordinatore, viene data comunicazione da parte della UOSECS del Municipio, al
Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute di Roma Capitale. Nel caso di
mancata convocazione del coordinamento municipale per l’elezione del Coordinatore e
Vice Coordinatore, entro 30 giorni dalle avvenute elezioni dei Comitati di Gestione dei
singoli Centri, la convocazione del Coordinamento Municipale viene effettuata con le
modalità sopra previste dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali.
Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Gestione eletti anche come Coordinatore
e Vice Coordinatore Municipale dovranno optare per uno dei due incarichi entro 30 giorni.
Il Coordinatore Municipale entra a far parte di diritto del Coordinamento Cittadino dei
Centri Anziani di Roma Capitale.
Il Coordinatore Municipale dovrà essere convocato dalla Commissione Politiche Sociali del
Municipio qualora vengano trattati argomenti dei Centri Anziani.
Art. 11 bis
Coordinamento Cittadino
Al fine di uniformare su tutto il territorio comunale le iniziative e le attività dei
Coordinamenti Municipali viene costituito il Coordinamento Cittadino che è composto da
tutti i Coordinatori dei Municipi. I Coordinatori possono essere sostituiti dai Vice
Coordinatori.
I componenti del Coordinamento Cittadino eleggono al loro interno il Presidente e il Vice
Presidente tra i cittadini anziani che siano iscritti a un Centro Anziani da almeno cinque
anni.
L’elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima seduta del
Coordinamento Cittadino convocata e presieduta dall’Assessore alle Politiche Sociali e
alla presenza dei componenti della Commissione Politiche Sociali, con voto segreto reso
dai componenti del Coordinamento Cittadino.
Il Presidente e il Vice Presidente del Coordinamento cittadino non possono essere eletti
per più di due mandati consecutivi.
Vengono eletti, con due distinte votazioni, Presidente e Vice Presidente, coloro che
riportano il maggior numero di voti: in caso di parità di voto è eletto il più giovane di età.
Il Coordinamento Cittadino ha una funzione consultiva e propositiva nei confronti degli
organi dell’Amministrazione Comunale.
Il Coordinamento Cittadino in merito all’attività dei Centri Anziani esprime parere non
vincolante entro 5 giorni dal ricevimento su tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale
relativi ai servizi attivati sul territorio cittadino a favore dei Centri Sociali.
Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali deve convocare il
Coordinamento Cittadino qualora siano esaminate problematiche riguardanti i Centri
Anziani in sede di Commissione.
Il Coordinamento Cittadino si incontra, almeno due volte l’anno, con l’Asessore alle
Politiche Sociali e con la Commissione Politiche Sociali.
Il Coordinamento Cittadino dura in carica tre anni, ed esercita le sue funzioni fino allo
svolgimento delle nuove elezioni e all’insediamento dei nuovi eletti e, comunque, non oltre
sessanta giorni dalla scadenza del mandato.
Il Coordinamento Cittadino si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al
mese e su richiesta del 20% dei componenti.
La sede del Coordinamento Cittadino è presso una struttura individuata dal Dipartimento
Politiche Sociali e Promozione della Salute che provvede, altresì, a fornire personale e
risorse economiche pari a € 15.000,00 annui e comunque non inferiore a € 10.000,00.
Il Coordinamento Cittadino è tenuto a presentare annualmente al Dipartimento Politiche
Sociali, il programma delle iniziative con i relativi costi sino alla copertura dei 15.000,00
euro.
Il Coordinatore Municipale eletto Presidente del Coordinamento Cittadino dovrà optare per
uno dei due incarichi.
Art. 11 ter
Organismi di gestione
Sono organismi di gestione del Centro Anziani:
 l’Assemblea degli iscritti;
 il Comitato di Gestione;
 il Presidente
Art. 12
Assemblea degli iscritti
L’assemblea degli iscritti è composta da tutti gli iscritti al Centro Anziani. Essa è convocata
e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o in sua assenza dal Vice
Presidente. La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto
affisso nei locali del Centro almeno 8 giorni prima della data di svolgimento ed è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli iscritti
ed in seconda convocazione con i soli presenti. Le riunioni dell’assemblea si distinguono in
ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie si svolgono almeno una volta l’anno e sono
presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le sedute straordinarie
sono convocate:
 su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione;
 su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione;
 su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti.
Art. 13
Compiti dell’assemblea degli iscritti
Sono compiti dell’assemblea:
1. raccogliere le candidature a componente del Comitato di Gestione e nominare i
componenti del seggio elettorale nel numero di tre o cinque scelti tra gli iscritti al
Centro Anziani non candidati;
2. votare, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la mozione di sfiducia al Presidente,
che deve essere approvata, a scrutinio segreto, con il voto favorevole del 50% più uno
degli iscritti in prima convocazione e, in seconda convocazione, con il minimo del 30%
degli iscritti.
3. Richiedere lo scioglimento del Comitato di Gestione con una petizione sottoscritta
da un minimo del 30% degli iscritti al Centro;
4. Indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro che devono
essere trasmessi al competente ufficio municipale entro il 30 novembre di ogni anno;
5. Decidere con il 50% più uno degli iscritti in prima convocazione e, in seconda
convocazione, con almeno il 20% degli iscritti la costituzione di un’Associazione del
Centro per lo svolgimento delle attività complementari di cui all’art. 5. Analoghe
modalità si attuano per il suo scioglimento;
6. Approvare e verificare il piano programmatico delle attività previste dall’art. 5
(attività complementari) del presente Regolamento;
7. Approvare annualmente il bilancio di previsione con indicazione di tutte le entrate;
suddivise in finanziamenti comunali e di tutte le entrate derivanti da attività
complementari, autofinanziamenti, sponsorizzazioni, nel caso di costituzione di
un’Associazione del Centro;
8. Approvare il consuntivo dell’Associazione con indicazione di tutte le spese
sostenute;
I bilanci preventivi e consuntivi sono pubblici e devono essere affissi in bacheca del Centro
Anziani. Tali documenti contabili, una volta approvati, devono essere consegnati dal
Presidente del Centro Anziani agli uffici competenti del Municipio, ai fini della necessaria
informazione al Consiglio Municipale.
Le decisioni dell’Assemblea degli iscritti salvo quella relativa ai punti b) ed e) sono valide
se approvate a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 14
Composizione del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è composto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al
numero degli anziani iscritti al Centro secondo la seguente tabella:
1. fino a 800 iscritti: 7 componenti, compreso il Presidente;
2. da 800 a 1500 iscritti: 9 componenti, compreso il Presidente;
3. da 1501 iscritti: 11 componenti, compreso il Presidente.
Fa parte del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, anche un assistente sociale del
Municipio competente con funzioni di supporto tecnico al Comitato di Gestione, individuato
dal dirigente UOSECS del Municipio. Le funzioni di segretario sono di norma svolte da un
dipendente di ruolo amministrativo della UOSECS.
Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa di diritto il Coordinatore Municipale senza
diritto di volo o in sua assenza il Vice Coordinatore.
Art. 15
Candidature al Comitato di Gestione dei
Centri Sociali Anziani e a Presidente
I cittadini che intendono candidarsi a Presidente del Comitato di Gestione devono essere
iscritti al Centro Anziani da almeno un anno prima della data delle elezioni: i candidati a
membro del Comitato di Gestione devono essere iscritti da almeno sei mesi prima della
data delle elezioni, salvo per i Centri Anziani di nuova istituzione.
Non può ricoprire la carica di Presidente, l’iscritto che ha già ricoperto per due mandati
consecutivi tale incarico. Nel caso di una Presidenza commissariata nella precedente
gestione la stessa non potrà essere confermata per almeno due mandati successivi.
I candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione e a Presidente non debbono
avere subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) dell’art. 7 nei tre anni
precedenti la data fissata per le elezioni.
Non possono candidarsi a componenti del Comitato di Gestione, a Presidente del Centro
Anziani e alla Commissione di Garanzia, i consiglieri Comunali e i consiglieri Municipali, né
i componenti della Giunta Municipale e comunale.
Le candidature sono proposte in forma scritta, durante lo svolgimento dell’assemblea
all’uopo convocata, presenziata da un incaricato della UOSECS del Municipio con compiti
di segretario verbalizzante.
Le proposte di candidature possono essere avanzate anche da altri anziani iscritti al
Centro, purchè accettate in forma scritta dagli interessati.
Nella proposizione delle candidature si deve tener conto della presenza di uomini e donne
in proporzione al loro numero quali iscritti. Il candidato a Presidente può presentarsi a
componente del Comitato di Gestione, optando in caso di elezione per uno solo dei due
incarichi.
L’incaricato della UOSECS del Municipio consegna il verbale con le proposte nominative
alla propria direzione. Esso predispone l’elenco delle candidature in ordine alfabetico e
due schede, una per l’elezione del Presidente e una per la elezione del Comitato di
Gestione. Gli elenchi delle candidature debbono essere affissi presso il Centro Anziani e
nella sede del Municipio almeno 15 giorni prima delle elezioni.
I candidati a Presidente e a componente del Comitato di Gestione possono affiggere in
bacheca il proprio programma e promuovere presso il centro anziani, incontri con gli
iscritti, al fine di farsi conoscere e divulgare il proprio programma. E’ compito del
Presidente uscente far prendere visione dell’elenco degli iscritti ai candidati. Nel visionare
detti elenchi i candidati devono operare nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei
dati personali previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 16
Procedure per l’elezione del Comitato di Gestione
La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Consiglio Municipale con
propria deliberazione, entro la data di scadenza del Comitato in carica. Tale data è
comunicata mediante avviso pubblico affisso all’albo del Municipio e presso i Centri
Anziani almeno 30 giorni prima dell’espletamento delle votazioni.
Il seggio deve essere costituito presso ogni Centro. Il Municipio provvede a designare il
Presidente del seggio tra il personale UOSECS del Municipio che sarà coadiuvato dagli
iscritti al Centro designati dall’assemblea o da altro personale dell’UOSECS.
Le votazioni avvengono con voto segreto presso i Centri interessati in un solo giorno
feriale, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Le preferenze saranno espresse sulle apposite schede, apponendo il segno della croce a
fianco del nome prestampato del/la candidato/a. Sulla scheda per l’elezione del Presidente
si può esprimere una sola preferenza. Sulla scheda per l’elezione dei componenti il
Comitato di Gestione si può esprimere una sola preferenza.
Lo spoglio delle schede deve avvenire in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo
la chiusura del seggio.
Per le operazioni pre-elettorali, di scrutinio e per la proclamazione degli eletti nonché per
quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono i principi generali
contenuti nella normativa vigente in materia di consultazioni elettorali municipali.
Art. 17
Elezioni e insediamento del Comitato di Gestione
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti
ottenuti è eletto il più giovane di età.
Il Consiglio del Municipio ratifica la costituzione del Comitato di Gestione entro 10 giorni
dalla sua elezione. Il Presidente del Centro Anziani, entro 30 giorni dall’adozione del
provvedimento di ratifica, convoca gli eletti per l’insediamento del nuovo Comitato di
Gestione.
Art. 18
Durata in carica del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento degli
eletti e fino all’insediamento del nuovo Comitato.
I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni
volontarie o per assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive.
Il Presidente può segnalare l’inattività di uno o più componenti del Comitato di Gestione al
dirigente UOSECS del Municipio competente, il quale procederà alle opportune indagini e,
qualora sia accertata la fondatezza della segnalazione, ne propone la decadenza al
Collegio dei Garanti.
La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria
rimane valida fino alla scadenza della durata in carica del Comitato di Gestione. La
nomina del nuovo eletto deve essere ratificata dal Consiglio Municipale entro 30 giorni.
Nel caso di esaurimento della graduatoria ed impossibilità di surrogazione dei componenti
decaduti, si procede alla elezione dei componenti mancanti: essi restano in carica fino alla
data di durata in carica del Comitato di Gestione precedentemente eletto.
L’assistente sociale ed il funzionario amministrativo con funzioni di segretario
verbalizzante decadono in caso di trasferimento ad altro servizio o in caso di cessazione
del rapporto di lavoro. Il dirigente UOSECS designa i subentranti nelle funzioni di cui
sopra.
Art. 19
Compiti del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione, oltre alle competenze nelle materie di cui all’art. 2:
1. sollecita e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del
Centro Anziani secondo le finalità espresse nell’art. 2 del presente Regolamento,
costituendo commissioni e gruppi di lavoro tematici a carattere permanente o
temporanei, allo scopo di studiare, predisporre ed attuare i programmi. Fanno parte di
tali commissioni e gruppi di lavoro anche gli iscritti non componenti il Comitato di
Gestione.
2. Trasmette alla UOSECS del Municipio entro il 30 settembre di ogni anno, per il
tramite del Presidente ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Municipale, il
programma annuale delle attività del Centro Anziani approvato dall’assemblea degli
iscritti. Tale programma deve contenere le indicazioni delle previsioni di spesa dei
fondi destinati dall’Amministrazione comunale per le attività socio-culturali. Qualsiasi
variazione nella destinazione di tali fondi deve essere preventivamente comunicata
agli Uffici competenti del Municipio.
3. Predispone il consuntivo dell’anno precedente, che deve contenere l’indicazione
delle entrate e delle spese riferite sia alle attività istituzionali che a quelle
complementari ed essere sottoposto alla votazione dell’assemblea.
4. Provvede ad inoltrare ai competenti Uffici municipali le richieste di intervento per
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti la sede del Centro
Anziani, nonché ogni altra richiesta che comporti l’utilizzo di servizi
dell’Amministrazione Comunale.
5. Nomina il Tesoriere del Centro Anziani nell’ambito del Comitato di Gestione.
6. Garantisce l’apertura del Centro Anziani anche nei giorni festivi ed in particolare nel
periodo estivo, assegnando turni di presenza dei componenti del Comitato di
Gestione. La chiave del Centro viene custodita dal Presidente e, in caso di
impossibilità dello stesso, dal Vice Presidente o da altro componente del Comitato di
Gestione. Una copia della chiave del Centro Anziani deve essere depositata presso la
sede del Municipio di competenza. Qualora per causa di forza maggiore uno dei
suddetti componenti non sia temporaneamente disponibile, il Presidente può affidare
l’incarico dell’apertura e chiusure del centro ad uno o più anziani iscritti non facenti
parte del Comitato di Gestione, che ne assumono la responsabilità. L’orario di
chiusura del Centro Anziani è stabilito di norma per le ore 19,30 nel periodo invernale
e per le ore 20,00 nel periodo estivo, salvo eccezioni da comunicarsi preventivamente
al Municipio di appartenenza pena l’assunzione della responsabilità da parte del
Presidente.
7. Assicura la custodia del materiale esistente ( utensili, attrezzature, arredamento,
apparecchiature varie…).
8. Favorisce durante le campagne elettorali gli incontri degli iscritti al Centro Anziani
con i candidati alle elezioni municipali, di Roma Capitale, provinciali e regionali,
nonché a quelle per il parlamento nazionale ed europeo: gli incontri debbono garantire
confronti tra candidati di liste diverse. I candidati danno notizia della loro presenza al
Centro Anziani con congruo anticipo (almeno tre giorni prima). Durante tali scadenze il
Comitato di Gestione predispone e rende noto agli iscritti un calendario per lo
svolgimento degli incontri. Alla riunione sarà presente almeno un componente del
Comitato stesso.
9. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello nazionale, il
Comitato di Gestione deve predisporre degli spazi per l’installazione di bacheche
informative e concorda con i sindacati e le associazioni dei pensionati incontri
periodici sui problemi degli anziani o, su richiesta dei medesimi, momenti di incontro
con gli anziani del Centro.
10. Assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani,
forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali interessati a collaborare per un
corretto recupero del ruolo e dell’apporto degli anziani alla vita comunitaria; mette a
disposizione, compatibilmente con le attività del Centro Anziani, i suoi locali per
richieste di incontri di rilevanza sociale e culturale promossi dalle realtà associative
del territorio. All’interno dei locali dei Centri Anziani si possono svolgere solo ed
esclusivamente attività del centro ed è fatto divieto assoluto di locazione dei locali del
centro.
11. Cura i rapporti con gruppi, organismi e associazioni che offrono la
collaborazione per il potenziamento del servizio e promuove l’impegno solidale degli
anziani iscritti al Centro in attività socialmente utili.
12. Provvede alla raccolta ed alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i
servizi e la loro dislocazione sul territorio ai quali l’anziano può essere interessato,
anche attraverso il raccordo con gli uffici della UOSECS del Municipio garantendo
nell’ambito delle attività annuali del Centro, la partecipazione a rotazione di tutti gli
iscritti interessati.
13. Per l’accesso al Centro Anziani i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali devono darne comunicazione al Comitato di Gestione.
Art. 20
Validità delle sedute del Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione si riunisce di norma ogni 40 giorni.
Le sedute del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà più uno dei
componenti e le decisioni sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti,
salvo quanto previsto dall’art. 7 del regolamento.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice
Presidente.
Art. 21
Elezione del Presidente e nomina del Vice Presidente
Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto direttamente dagli iscritti: assume la carica
di Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero preferenze.
Il Presidente, a garanzia di una maggiore armonia nella gestione, sceglie, tra gli eletti del
Comitato di Gestione, il Vice Presidente. Il Vice Presidente è nominato nella prima seduta
di insediamento del Comitato di Gestione, dopo le elezioni. Non possono essere nominati
Vice Presidente i parenti del Presidente fino al terzo grado, né suoi conviventi nonché l’ex
Presidente e Vice Presidente del mandato precedente.
In caso di dimissioni o di impedimento nello svolgimento dell’incarico da parte del
Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente e sceglie il Vice Presidente
tra i componenti del Comitato di Gestione, in attesa dell’effettuazione di nuove elezioni che
si terranno entro trenta giorni.
Art. 22
Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale del Centro Anziani, esercita il suo incarico per
l’intero mandato del Comitato di Gestione e deve rispettare e far rispettare il presente
regolamento.
Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell’assemblea degli
iscritti in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e presiede le sedute di
entrambi gli organismi.
Sentito il parere del Comitato di Gestione può invitare a partecipare alle sedute,
rappresentanti di Associazioni e di Organismi che si occupano di problemi dell’anziano e
che comunque agiscono nella realtà sociale.
Il Presidente consegna il bilancio preventivo ed il consuntivo, approvati dall’assemblea
degli iscritti, agli Uffici competenti del Municipio. In particolare trasmette al competente
Ufficio Municipale entro il 30 settembre di ogni anno il programma annuale delle attività
approvato dall’assemblea degli iscritti contenente le previsioni di spesa relative ai fondi
destinati alle attività socio-culturali dei Centri Anziani.
Art. 23
Incompatibilità
I Presidenti dei Centri Anziani e i membri del Comitato di Gestione non possono ricoprire
cariche politiche e istituzionali.
Art. 24
Collegio di Garanzia Municipale
E’ istituito in ogni Municipio il Collegio di garanzia composto da anziani iscritti ai Centri
Anziani che da almeno 6 mesi non ricoprono altre cariche e che non hanno subito mai
provvedimenti disciplinari. Il Collegio è composto da tre membri nei Municipi che hanno
fino a cinque Centri Anziani e da 5 membri nei Municipi con più di 5 Centri Anziani.
Il Collegio di Garanzia dura in carica tre anni, ed è rinnovato con apposite elezioni a
scrutinio segreto con modalità stabilite dal Municipio.
I componenti del Collegio di garanzia possono essere eletti per non più di due mandati
consecutivi.
Le candidature e le autocandidature devono essere presentate alle assemblee dei diversi
Centri Anziani. Nessun Centro Anziani può avere più di un membro nel Collegio di
Garanzia.
Gli uffici della UOSECS Municipale stileranno la lista dei candidati al Collegio di Garanzia
da sottoporre al voto degli iscritti in concomitanza delle elezioni per il Presidente e per il
Comitato di Gestione.
Il voto è espresso a scrutinio segreto con una sola preferenza sulla apposita scheda. Sono
proclamati eletti al Collegio i candidati che, nell’ordine, hanno riportato il maggior numero
di voti.
Il candidato che ottiene più voti sarà il Coordinatore del Collegio di Garanzia. A parità di
voti prevale il più giovane di età. In caso di decadenza per espresse dimissioni o per
assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive di uno o più componenti del Collegio, si
procede alla decadenza e successivamente alla surroga con il primo dei non eletti nella
graduatoria.
Il Collegio di Garanzia decide in merito ai ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle
sanzioni previste all’art. 7 del presente Regolamento, comminate ai medesimi dal
Comitato di Gestione.
Garantisce il rispetto del Regolamento in merito a quanto statuito dall’art. 7. Il Collegio di
Garanzia viene convocato dal Coordinatore tramite avviso scritto da inoltrare attraverso
ogni mezzo utile che confermi l’avvenuta comunicazione ai componenti del Collegio.
La valutazione dei ricorsi avviene secondo le modalità previste all’art. 7. Il Collegio può
acquisire documenti utili all’esame del caso ed effettuare audizioni per poter assumere le
proprie decisioni nella completezza delle informazioni ed in piena autonomia, avvalendosi
del supporto della UOSECS municipale.
Art. 24 bis
Collegio di Garanzia Cittadino
Avverso le decisioni dei Collegi di Garanzia Municipali, i soggetti interessati possono
proporre ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Collegio di Garanzia Cittadino.
Il Collegio, che ha sede presso l’Assessorato alle Politiche Sociali, è composto di 5
membri, 3 dei quali scelti dal Direttore del Dipartimento alle Politiche Sociali tra i funzionari
del Dipartimento stesso e 2 eletti al proprio interno dal Coordinamento Cittadino dei Centri
Anziani. Con le stesse modalità vengono scelti due membri supplenti.
Assume la funzione di Coordinatore del Collegio di Garanzia Cittadino, il componente
appartenente all’Amministrazione comunale con qualifica funzionale più elevata.
Il Collegio di Garanzia Cittadino dura in carica tre anni in coincidenza della durata degli
altri organi collegiali dei centri anziani.
Il Collegio di Garanzia continua ad esercitare le sue funzioni in regime di proroga fino alla
nomina del nuovo Collegio che comunque deve avvenire non oltre 60 giorni dalla
scadenza del mandato.
Il componente del Collegio scelto all’interno del Coordinamento Cittadino deve astenersi
dalla trattazione e dalla decisione dei ricorsi relativi al Municipio di appartenenza. In tal
caso viene sostituito dal membro supplente.
TITOLO IV
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Art. 25
Fondi
Le attività dei Centri sono finanziate da fondi di Roma Capitale, provinciali e regionali, o da
fondi di altri Enti pubblici messi a disposizione del Municipio e vincolati alla realizzazione
del programma relativo alle attività dei Centri Anziani approvato in occasione della
predisposizione dei bilanci di previsione, subordinatamente alle risorse messe a
disposizione dall’Assemblea Capitolina.
E’ consentito altresì ai Centri Sociali Anziani la possibilità di partecipare a progetti europei.
I bandi di gara finanziati con i fondi di cui sopra devono essere predisposti in maniera
dettagliata e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.
Le attività complementari sono finanziate con contributi messi a disposizione da altri Enti
pubblici e privati, nonché con contribuzioni volontarie e sponsorizzazioni gestite
dall’Associazione costituita dal Centro.
Art. 26
Criteri di riparto dei fondi
L’Assemblea Capitolina nell’ambito del bilancio preventivo stanzia un apposito fondo per la
gestione dei Centri Anziani, scorporando detto fondo da quello più complessivo dei servizi
sociali.
In occasione della predisposizione del bilancio annuale il Municipio nell’ambito delle
disponibilità finanziarie, definisce la ripartizione dei fondi da destinare ai Centri Anziani
ubicati sul territorio, secondo i seguenti criteri:
1. Una quota fissa per ogni singolo Centro nella misura del 40% del finanziamento
previsto;
2. Una quota pari al 55% rapportata al numero degli iscritti all’1 gennaio di ogni anno;
3. Una quota pari al 4% a favore del Coordinamento Municipale;
4. Una quota pari all’1% a favore del Collegio di Garanzia Municipale.
Il Municipio dovrà individuare in un funzionario in servizio presso i propri uffici e ascritto
alla categoria C, l’agente contabile responsabile della gestione dei fondi di tutti i Centri
Anziani presenti sul territorio di propria competenza, il cui nominativo dovrà essere
comunicato al Direttore del Dipartimento alle Politiche Sociali che provvederà alla
predisposizione dell’atto di nomina sulla base dei programmi dei Centri e secondo i criteri
sopraindicati.
Nell’ambito delle somme stanziate il Dirigente UOSECS, sentito il Coordinamento
Municipale, definisce, in sede di predisposizione del bilancio annuale, l’importo da
assegnare come contributo diretto per le spese urgenti ad ogni Presidente dei Centri
Anziani. Il rendiconto delle spese effettuate deve essere presentato alla Direzione
UOSECS che provvede a mezzo dell’agente contabile alla liquidazione entro tre giorni
dalla presentazione di regolare fattura o scontrino fiscale, previo parere della Ragioneria
Generale.
TITOLO V
RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E CON IL MUNICIPIO
Art. 27
Funzioni dell’Amministratore Comunale
I Centri Anziani dipendono funzionalmente e amministrativamente dal Municipio nel cui
territorio sono istituiti.
Sia l’Amministrazione centrale che quella Municipale possono utilizzare i locali dei Centri
Anziani per organizzare iniziative rivolte agli anziani e ai cittadini residenti nel territorio,
compatibilmente con il calendario delle iniziative già programmate dai Centri Anziani; le
stesse Amministrazioni forniscono informazioni riguardanti iniziative a favore degli anziani.
Art. 28
Personale dell’Amministrazione Comunale
I Centri Anziani si avvalgono delle prestazioni degli assistenti sociali, del personale
amministrativo e degli operatori culturali e sportivi che prestano servizio presso il
Municipio.
Ogni Municipio, a seconda delle esigenze e dei programmi da realizzare, assicura la
presenza del suddetto personale presso il Centro.
Qualora presso i Centri Anziani sia necessaria ulteriore attività di competenza comunale a
sostegno delle persone anziane in aggiunta a quella di istituto del Centro stesso, tale
servizio deve essere garantito, d’intesa con i Comitati di Gestione, dalla competente
UOSECS del Municipio.
Art. 29
Corsi di formazione
Il Dipartimento Politiche Sociali e Promozione della Salute provvede, in relazione ai
delicati compiti dei componenti il Comitato di Gestione, nella predisposizione dei
documenti contabili e nella pianificazione delle attività del Centro, ad organizzare appositi
corsi di formazione che potranno prevedere anche l’acquisizione di abilità informatiche.
I candidati ai Comitati di Gestione all’atto della presentazione della candidatura si
impegnano a frequentare con assiduità e profitto tali corsi.
Art. 30
Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali controlla e verifica la conduzione dei Centri
Anziani affinchè l’operato degli stessi sia conforme al presente Regolamento.
Art. 30 bis
I Coordinamenti Municipali, nonché i Collegi di Garanzia Municipale devono dotarsi di
apposito regolamento di funzionamento interno approvato dal Municipio di competenza. Il
Coordinamento Cittadino, nonché il Collegio di Garanzia Cittadino devono a loro volta
dotarsi di apposito regolamento di funzionamento interno approvato dal Dipartimento
Politiche Sociali e Promozione della Salute.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
Entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento devono essere insediati i
Coordinamenti Municipali dei Centri Anziani.